Protocollo 3›Titolo II
Art. 15
In vigore dal 22 apr 2005
La Corte di giustizia funziona in modo permanente. La durata delle vacanze giudiziarie è fissata dalla Corte, tenuto conto delle necessità del servizio.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-15