Protocollo 32›Parte IV
Art. 2
In vigore dal 22 apr 2005
L'accordo di cui all' deve garantire che l'adesione non
incida nè sulle competenze dell'Unione nè sulle attribuzioni delle sue istituzioni. Esso deve garantire che nessuna sua parte incida sulla situazione particolare degli Stati membri nei confronti della convenzione europea e, in particolare, riguardo ai suoi protocolli, alle misure prese dagli Stati membri in deroga alla convenzione europea ai sensi del suo e a riserve formulate dagli Stati membri nei confronti della convenzione europea ai sensi del suo .
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-2-20