Protocollo 29Parte IV

Art. 1

In vigore dal 22 apr 2005
29. PROTOCOLLO SULLA COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE LE ALTE PARTI CONTRAENTI, RICORDANDO che l'articolo I-3 della Costituzione prevede tra gli altri obiettivi quello di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale e la solidarietà tra gli Stati membri e che tale coesione figura tra i settori di competenza concorrente dell'Unione enunciati all'articolo I-14, paragrafo 2, lettera c) della Costituzione; RICORDANDO che le disposizioni della parte III, titolo III, capo III, sezione 3 della Costituzione sulla coesione economica, sociale e territoriale forniscono, nel loro insieme, la base giuridica per il consolidamento e l'ulteriore sviluppo dell'azione dell'Unione nel settore della coesione economica, sociale e territoriale, compresa la possibilità di creare un fondo; RICORDANDO che l'articolo III-223 della Costituzione prevede l'istituzione di un fondo di coesione; CONSTATANDO che la Banca europea per gli investimenti sta erogando prestiti considerevoli e sempre maggiori a favore delle regioni più povere; CONSIDERANDO il desiderio di una maggiore flessibilità nelle modalità di assegnazione delle risorse provenienti dai fondi a finalità strutturale; PRENDENDO atto del desiderio di modulare i livelli della partecipazione dell'Unione ai programmi e ai progetti in alcuni Stati membri; PRENDENDO atto della proposta di prendere maggiormente in considerazione la prosperità relativa degli Stati membri nel sistema delle risorse proprie, HANNO CONVENUTO la disposizione seguente, che è allegata al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa: Articolo unico 1. Gli Stati membri ribadiscono che la promozione della coesione economica, sociale e territoriale è di vitale importanza per il pieno sviluppo e il durevole successo dell'Unione. 2. Gli Stati membri ribadiscono la convinzione che i fondi a finalità strutturale devono continuare a svolgere un ruolo considerevole nel conseguimento degli obiettivi dell'Unione nel settore della coesione. 3. Gli Stati membri ribadiscono la convinzione che la Banca europea per gli investimenti deve continuare a dedicare la maggior parte delle sue risorse alla promozione della coesione economica, sociale e territoriale e si dichiarano disposti a riesaminare le esigenze di capitale della Banca europea per gli investimenti non appena ciò sia a tal fine necessario. 4. Gli Stati membri convengono che il Fondo di coesione eroghi contributi finanziari dell'Unione a favore di progetti nei settori dell'ambiente e delle reti transeuropee negli Stati membri con un PNL pro capite inferiore al 90% della media dell'Unione i quali abbiano un programma volto a soddisfare le condizioni di convergenza economica di cui all'articolo III-184 della Costituzione. 5. Gli Stati membri dichiarano l'intenzione di permettere un maggior margine di flessibilità nella concessione dei finanziamenti dei fondi a finalità strutturale per tener conto delle necessità specifiche che non siano contemplate dall'attuale regolamentazione dei fondi a finalità strutturale. 6. Gli Stati membri dichiarano di essere disposti a modulare i livelli della partecipazione dell'Unione nel contesto di programmi e progetti dei fondi a finalità strutturale, per evitare eccessivi aumenti delle spese di bilancio negli Stati membri meno prosperi. 7. Gli Stati membri riconoscono la necessità di un regolare controllo dei progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale e si dichiarano disposti ad esaminare tutte le misure all'uopo necessarie. 8. Gli Stati membri dichiarano l'intenzione di tener maggiormente conto della capacità contributiva dei singoli Stati membri nel sistema delle risorse proprie e di esaminare, per gli Stati membri meno prosperi, i mezzi di correzione degli elementi di regressività esistenti nell'attuale sistema di risorse proprie.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-1-29

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Art. 1 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo