Protocollo 26›Parte IV
Art. 1
In vigore dal 22 apr 2005
26. PROTOCOLLO SULL'ACQUISTO DI BENI IMMOBILI IN DANIMARCA
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
DESIDERANDO risolvere taluni problemi specifici che rivestono
interesse per la Danimarca,
HANNO CONVENUTO la disposizione seguente, che è allegata al
trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:
Articolo unico
In deroga alle disposizioni della Costituzione, la Danimarca può
mantenere la sua legislazione vigente in materia di acquisto di residenze secondarie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-1-26