Protocollo 30›Parte IV
Art. 1
In vigore dal 22 apr 2005
30. PROTOCOLLO CONCERNENTE IL REGIME PARTICOLARE APPLICABILE ALLA
GROENLANDIA
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al
trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:
Articolo unico
1. Il trattamento all'importazione nell'Unione dei prodotti
soggetti all'organizzazione comune dei mercati della pesca. originari della Groenlandia, si effettua, nell'osservanza dei meccanismi dell'organizzazione comune dei mercati, in esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente e senza restrizioni quantitative nè misure di effetto equivalente se le possibilità di accesso alle zone di pesca della Groenlandia accordate all'Unione sulla base di un accordo tra l'Unione e l'autorità competente per la Groenlandia sono soddisfacenti per l'Unione.
2. Le misure relative al regime d'importazione dei prodotti di cui
al paragrafo 1 sono adottate secondo le procedure di cui all'articolo III-231 della Costituzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-1-30