Protocollo 28›Parte IV
Art. 1
In vigore dal 22 apr 2005
28. PROTOCOLLO SULL'ARTICOLO III-214 DELLA COSTITUZIONE
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
HANNO CONVENUTO la disposizione seguente, che è allegata al
trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:
Articolo unico
Ai fini dell'applicazione dell'articolo III-214 della
Costituzione, le prestazioni in virtù di un regime professionale di sicurezza sociale non saranno considerate come retribuzione se e nella misura in cui esse possono essere attribuite ai periodi di occupazione precedenti il 17 maggio 1990, eccezion fatta per i lavoratori o i loro aventi diritto che, prima di detta data, abbiano intentato un'azione giudiziaria o introdotto un reclamo equivalente secondo il diritto nazionale applicabile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-1-28