Art. 1
Protocollo 26Parte IV

Art. 1

857 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
26. PROTOCOLLO SULL'ACQUISTO DI BENI IMMOBILI IN DANIMARCA LE ALTE PARTI CONTRAENTI, DESIDERANDO risolvere taluni problemi specifici che rivestono interesse per la Danimarca, HANNO CONVENUTO la disposizione seguente, che è allegata al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa: Articolo unico In deroga alle disposizioni della Costituzione, la Danimarca può mantenere la sua legislazione vigente in materia di acquisto di residenze secondarie.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-1-26