Protocollo 33Titolo II

Art. 2

In vigore dal 22 apr 2005
1. Le disposizioni dell'articolo I-25, paragrafi 1, 2 e 3 della Costituzione, relative alla definizione della maggioranza qualificata in seno al Consiglio europeo e al Consiglio, prendono effetto il 1° novembre 2009, dopo lo svolgimento delle elezioni parlamentari del 2009, conformemente all'articolo I-20, paragrafo 2 della Costituzione. 2. Fino al 31 ottobre 2009, sono in vigore le disposizioni seguenti, fatto salvo l'articolo I-25, paragrafo 4 della Costituzione. Per le deliberazioni del Consiglio europeo e del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione: Belgio............................................................ 12 Repubblica ceca................................................... 12 Danimarca......................................................... 7 Germania.......................................................... 29 Estonia........................................................... 4 Grecia............................................................ 12 Spagna............................................................ 27 Francia........................................................... 29 Irlanda........................................................... 7 Italia............................................................ 29 Cipro............................................................. 4 Lettonia.......................................................... 4 Lituania.......................................................... 7 Lussemburgo....................................................... 4 Ungheria.......................................................... 12 Malta............................................................. 3 Paesi Bassi....................................................... 13 Austria........................................................... 10 Polonia........................................................... 27 Portogallo........................................................ 12 Slovenia.......................................................... 4 Slovacchia........................................................ 7 Finlandia......................................................... 7 Svezia............................................................ 10 Regno Unito....................................................... 29 Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 232 voti che esprimano il voto favorevole della maggioranza dei membri quando, in virtù della Costituzione, debbono essere prese su proposta della Commissione. Negli altri casi le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 232 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri. Un membro del Consiglio europeo o del Consiglio può chiedere che, allorchè il Consiglio europeo o il Consiglio adotta un atto a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, l'atto non è adottato. 3. Per le adesioni successive, la soglia di cui al paragrafo 2 è calcolata in modo che la soglia della maggioranza qualificata espressa in voti non superi quella risultante dalla tabella che figura nella dichiarazione relativa all'allargamento dell'Unione europea, iscritta nell'atto finale della Conferenza che ha adottato il trattato di Nizza. 4. Le disposizioni seguenti relative alla definizione della maggioranza qualificata prendono effetto il l° novembre 2009: -- articolo I-44, paragrafo 3, terzo, quarto e quinto comma della Costituzione; -- articolo I-59, paragrafo 5, secondo e terzo comma della Costituzione; -- articolo I-60, paragrafo 4, secondo comma della Costituzione; -- articolo III-179, paragrafo 4, terzo e quarto comma della Costituzione; -- articolo III-184, paragrafo 6, terzo e quarto comma della Costituzione; -- articolo III-184, paragrafo 7, terzo e quarto comma della Costituzione; -- articolo III-194, paragrafo 2, secondo e terzo comma della Costituzione; -- articolo III-196, paragrafo 3, secondo e terzo comma della Costituzione; -- articolo III-197, paragrafo 4, secondo e terzo comma della Costituzione; -- articolo III-198, paragrafo 2, terzo comma della Costituzione; -- articolo III-312, paragrafo 3, terzo e quarto comma della Costituzione; -- articolo III-312, paragrafo 4, terzo e quarto comma della Costituzione; -- , secondo, terzo e quarto comma, e , paragrafo 1, secondo, terzo e quarto comma del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto alle politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione, e rispetto alla cooperazione giudiziaria in materia civile e alla cooperazione di polizia; -- , secondo, terzo e quarto comma e , terzo, quarto e quinto comma del protocollo sulla posizione della Danimarca. Fino al 31 ottobre 2009, qualora non tutti i membri del Consiglio prendano parte alle votazioni, ossia nei casi di cui agli articoli enumerati al primo comma, per maggioranza qualificata si intende una proporzione dei voti ponderati, una proporzione del numero dei membri del Consiglio ed eventualmente una percentuale della popolazione degli Stati membri interessati pari a quelle previste al paragrafo 2.
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Art. 2 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo