Protocollo 34Titolo IV

Art. 5

In vigore dal 22 apr 2005
Il mandato del segretario generale del Consiglio, alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, e del segretario generale aggiunto del Consiglio giunge a termine alla data di entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa. Il Consiglio nomina il segretario generale in conformità dell'articolo III-344, paragrafo 2 della Costituzione.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-5-15

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