Protocollo 35›Titolo V
Art. 2
In vigore dal 22 apr 2005
1. Una legge europea del Consiglio stabilisce tutte le
disposizioni necessarie all'attuazione del presente protocollo, ivi compresi i principi essenziali. Il Consiglio delibera previa approvazione del Parlamento europeo.
2. II Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i
regolamenti europei o le decisioni europee che stabiliscono gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio e gli orientamenti tecnici per il programma di ricerca di detto Fondo. Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-2-22