Protocollo 35Titolo V

Art. 1

In vigore dal 22 apr 2005
35. PROTOCOLLO RELATIVO ALLE CONSEGUENZE FINANZIARIE DELLA SCADENZA DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E AL FONDO DI RICERCA CARBONE E ACCIAIO LE ALTE PARTI CONTRAENTI, RAMMENTANDO che tutte le attività e passività della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, esistenti al 23 luglio 2002, sono state trasferite alla Comunità europea a partire dal 24 luglio 2002; TENENDO CONTO del desiderio di utilizzare tali fondi a fini di ricerca in settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio e della conseguente necessità di prevedere talune norme specifiche al riguardo, HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa: 1. Il valore netto delle attività e passività della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, quali iscritte nel bilancio della Comunità europea del carbone e dell'acciaio al 23 luglio 2002, corretto in base alle eventuali maggiorazioni o decurtamenti conseguenti alle operazioni di liquidazione, è considerato patrimonio dell'Unione destinato alla ricerca in settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio e denominato "Comunità europea del carbone e dell'acciaio in liquidazione". A liquidazione conclusa, tale patrimonio assume la denominazione di "Patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio". 2. Le entrate derivanti da detto patrimonio, denominate "Fondo di ricerca carbone e acciaio"", sono utilizzate esclusivamente a fini di ricerca in settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio al di fuori del programma quadro di ricerca, conformemente alle disposizioni del presente protocollo e degli atti in virtù di esso adottati.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-1-35

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