Protocollo 11›Parte TERZA
Art. 1
In vigore dal 22 apr 2005
11. PROTOCOLLO SUI CRITERI DI CONVERGENZA
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
DESIDERANDO precisare i dettagli dei criteri di convergenza che devono ispirare l'Unione nel processo decisionale volto a porre termine alle deroghe degli Stati membri con deroga, di cui all'articolo III-198 della Costituzione,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:
Il criterio relativo alla stabilità dei prezzi di cui all'articolo III-198, paragrafo 1, lettera a) della Costituzione significa che lo Stato membro interessato ha un andamento dei prezzi che è sostenibile ed un tasso medio d'inflazione che, osservato per un periodo di un anno anteriormente all'esame, non supera di oltre 1,5 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. L'inflazione si misura mediante l'indice dei prezzi al consumo (IPC) calcolato su base comparabile, tenendo conto delle differenze delle definizioni nazionali.
Storico versioni
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