Protocollo 11›Parte TERZA
Art. 3
In vigore dal 22 apr 2005
Il criterio relativo alla partecipazione al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo di cui all'articolo III-198, paragrafo 1, lettera c) della Costituzione significa che lo Stato membro interessato ha rispettato i margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo senza gravi tensioni per almeno due anni prima dell'esame. In particolare, e per lo stesso periodo, non deve aver svalutato di propria iniziativa il tasso di cambio centrale bilaterale della sua moneta nei confronti dell'euro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-3-10