Protocollo 11›Parte TERZA
Art. 4
In vigore dal 22 apr 2005
Il criterio relativo alla convergenza dei tassi d'interesse di cui all'articolo III-198, paragrafo 1, lettera d) della Costituzione significa che il tasso d'interesse nominale a lungo termine dello Stato membro interessato, osservato in media nell'arco di un anno prima dell'esame, non ha ecceduto di oltre 2 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. I tassi di interesse si misurano sulla base delle obbligazioni a lungo termine emesse dallo Stato o sulla base di titoli analoghi, tenendo conto delle differenze nelle definizioni nazionali.
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