Protocollo 11Parte TERZA

Art. 4

In vigore dal 22 apr 2005
Il criterio relativo alla convergenza dei tassi d'interesse di cui all'articolo III-198, paragrafo 1, lettera d) della Costituzione significa che il tasso d'interesse nominale a lungo termine dello Stato membro interessato, osservato in media nell'arco di un anno prima dell'esame, non ha ecceduto di oltre 2 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. I tassi di interesse si misurano sulla base delle obbligazioni a lungo termine emesse dallo Stato o sulla base di titoli analoghi, tenendo conto delle differenze nelle definizioni nazionali.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-4-10

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Art. 4 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo