Protocollo 10›Parte TERZA
Art. 2
In vigore dal 22 apr 2005
Ai fini dell'articolo III-184 della Costituzione e del presente protocollo si intende per:
a) "pubblico", la pubblica amministrazione, vale a dire l'amministrazione statale, regionale o locale e i fondi di previdenza sociale, ad esclusione delle operazioni commerciali, quali definiti nel Sistema europeo di conti economici integrati;
b) "disavanzo", l'indebitamento netto quale definito nel Sistema europeo di conti economici integrati;
c) "investimento", la formazione lorda di capitale fisso, quale definita nel Sistema europeo di conti economici integrati;
d) "debito", il debito lordo al valore nominale in essere alla fine dell'esercizio e consolidato tra e nei settori della pubblica amministrazione quale definita alla lettera a).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-2-9