Accordo

Art. 7

In vigore dal 5 mar 2005
Le Parti incoraggeranno e svilupperanno la cooperazione scientifica e tecnica nei settori specificati dal programma contenente la prassi stabilita ed elaborata nel quadro del presente Accordo. La cooperazione tecnica potrà essere attuata secondo le seguenti modalità: a) scambi di visite da parte di insegnanti, ricercatori, esperti e personale tecnico; b) scambio di documentazione e d'informazioni su argomenti scientifici e tecnici d'attualità; c) organizzeranno congiuntamente seminari, conferenze, congressi e altri eventi; d) elargiranno borse di studio post - universitarie per i soggiorni di esperti e ricercatori nei loro rispettivi paesi, e) elaboreranno e realizzeranno progetti nei programmi congiunti nei settori d'interesse comune; intraprenderanno ogni altra forma di cooperazione tecnica e scientifica eventualmente stabilita di comune Accordo fra le Parti.
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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;28#art-a-7

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