Accordo
Art. 6
In vigore dal 5 mar 2005
Le Parti svilupperanno la cooperazione fra le organizzazioni non governative, le associazioni e gli enti statali competenti che operano sui loro territori nel settore della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnica.
Le Parti svilupperanno manifestazioni ed esposizioni ad alto livello sui loro rispettivi beni culturali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2005-02-10;28#art-a-6