Accordo
Art. 2
In vigore dal 5 mar 2005
Le Parti incoraggeranno lo sviluppo della cooperazione fra le università di ciascun Paese, favorendo Accordi fra le università che prevedano:
- lo scambio di professori e di ricercatori,
- la ricerca congiunta nei settori d'interesse comune,
- seminari e congressi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-02-10;28#art-a-2