Art. 2
Accordo

Art. 2

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In vigore dal 5 mar 2005
Le Parti incoraggeranno lo sviluppo della cooperazione fra le università di ciascun Paese, favorendo Accordi fra le università che prevedano: - lo scambio di professori e di ricercatori, - la ricerca congiunta nei settori d'interesse comune, - seminari e congressi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;28#art-a-2