Accordo
Art. 3
In vigore dal 5 mar 2005
Al fine di sviluppare le relazioni fra entrambi i paesi nel settore dell'istruzione, le Parti:
a) incoraggeranno e promuoveranno la cooperazione diretta, i contatti e gli scambi di persone, di istituzioni e di organizzazioni nel campo dell'istruzione in entrambi i paesi;
b) incoraggeranno e promuoveranno lo studio della propria lingua e letteratura, in particolare mediante corsi e conferenze organizzate dalle cattedre delle università, da istituti d'insegnamento a livello superiore nonché da istituti di insegnamento a livello regionale;
C) incoraggeranno e promuoveranno la reciproca conoscenza della rispettiva storia, geografia e cultura, presentandole accuratamente nei libri di testo;
d) incoraggeranno e promuovi-.ranno la cooperazione e gli scambi per quanto riguarda i metodi di insegnamento, gli strumenti e il materiale di insegnamento e i programmi, in particolare tramite gli scambi di esperti;
e) incoraggeranno l'istituzione di corsi, cattedre e lettorati presso università, istituti di istruzione superiore nonché istituzioni scolastiche locali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-02-10;28#art-a-3