Accordo
Art. 4
In vigore dal 5 mar 2005
Le Parti si impegnano a proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale derivanti dall'attuazione del presente Accordo. A questo proposito prevarranno le disposizioni di Accordi internazionali firmati da entrambe le Parti. Qualora necessario entrambe le Parti si consulteranno reciprocamente e faciliteranno Accordi specifici allo scopo di proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale.
Le informazioni scientifiche e tecnologiche soggette ai diritti della proprietà intellettuale e derivate dall'attività cooperativa ai sensi del presente Accordo non saranno divulgate a terze parti senza il previo consenso scritto della Parte che fornisce l'informazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-02-10;28#art-a-4