Accordo
Art. 5
In vigore dal 5 mar 2005
Le Parti, in conformità alla loro legislazione, convengono di attribuire borse di studio agli studenti che studiano all'università o agli studenti che seguono corsi di perfezionamento o che intraprendono la ricerca scientifica nonché a specialisti qualificati nei loro paesi che sono cittadini dell'altra Parte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-02-10;28#art-a-5