Accordo
Art. 11
In vigore dal 5 mar 2005
Le Parti promuoveranno la cooperazione nel settore dell'archeologia mediante lo scambio d'informazioni e di esperienze, l'organizzazione di simposi, di seminari e la realizzazione di programmi di ricerca comuni. Esse faciliteranno inoltre il lavoro delle missioni archeologiche dell'altra Parte che operano sul loro territorio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2005-02-10;28#art-a-11