Accordo

Art. 11

In vigore dal 5 mar 2005
Le Parti promuoveranno la cooperazione nel settore dell'archeologia mediante lo scambio d'informazioni e di esperienze, l'organizzazione di simposi, di seminari e la realizzazione di programmi di ricerca comuni. Esse faciliteranno inoltre il lavoro delle missioni archeologiche dell'altra Parte che operano sul loro territorio.
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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;28#art-a-11

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