Accordo
Art. 16
In vigore dal 5 mar 2005
Al fine di garantire l'esecuzione degli obblighi specificati dal presente Accordo, le Parti.stituiranno una Commissione Congiunta con il compito di visionare lo sviluppo della -ollaborazione culturale, scientifica e tecnologica e di stendere dei programmi pluriennali di esecuzione dell'Accordo. La Commissione Congiunta si riunirà alternativamente a Roma e a Ierevan. Le Parti si scambieranno informazioni riguardo ai loro rappresentanti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-02-10;28#art-a-16