Accordo

Art. 17

In vigore dal 5 mar 2005
Le Parti, su reciproco consenso, possono apportare cambiamenti o emendamenti al presente Accordo attraverso Protocolli separati che diventeranno parte integrante del presente Accordo ed entreranno in vigore in conformità all' del presente Accordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-02-10;28#art-a-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo