Accordo
Art. 17
In vigore dal 5 mar 2005
Le Parti, su reciproco consenso, possono apportare cambiamenti o emendamenti al presente Accordo attraverso Protocolli separati che diventeranno parte integrante del presente Accordo ed entreranno in vigore in conformità all' del presente Accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-02-10;28#art-a-17