Art. 1
In vigore dal 5 mar 2005
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnica, fatto a Yerevan il 15 aprile 2003.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-02-10;28#art-rd-1