Accordo

Art. 20

In vigore dal 5 mar 2005
Il presente Accordo ha una durata illimitata. Ciascuna parte può denunciarlo per iscritto in qualsiasi momento tramite i canali diplomatici. La denuncia avrà effetto 6 mesi dopo la data di notifica inviata all'altra Parte contraente, e non avrà alcun effetto sull'attuazione dei programmi in corso in conformità agli accordi conclusi durante il periodo di vigenza del presente Accordo, a meno che le Parti non decidano diversamente. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti Rappresentanti, dovutamente autorizzati dai loro rispettivi governi hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Yerevan il 15 aprile 2003 in due originali ciascuno in lingua italiana, armena e inglese, qualunque testo essendo parimenti autentico. In caso di divergenze di interpretazione, farà fede il testo inglese. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIA REPUBBLICA DI ARMENIA Parte di provvedimento in formato grafico
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