Accordo

Art. 23

In vigore dal 22 gen 2005
1. Le Amministrazioni Doganali dispongono affinché i funzionari dei loro servizi incaricati d'individuare o di perseguire le infrazioni doganali siano in contatto personale e diretto. 2. Le Amministrazioni Doganali stabiliscono delle disposizioni dettagliate per agevolare l'applicazione del presente Accordo. 3. Viene istituita una Commissione mista italo-croata, composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane ed il Direttore Generale del Ministero delle finanze - Direzione Dogane o dai loro Rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità, previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione, per seguire l'evoluzione del presente Accordo nonché per ricercare le soluzioni agli eventuali problemi che dovessero sorgere. 4. Le dispute per le quali non vengano trovate soluzioni sono regolate per via diplomatica.
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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;323#art-a-23

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Art. 23 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Zagabria il 21 maggio 2002. — Testo vigente | Portale Normativo