Accordo
Art. 25
In vigore dal 22 gen 2005
Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si sono notificate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore.
Alla data di entrata in vigore del presente Accordo, cesserà di essere applicato nelle relazioni tra le due Parti Contraenti l'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione e la repressione delle frodi doganali tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia, firmato a Belgrado il 10 novembre 1965.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-12-29;323#art-a-25