Accordo
Art. 27
In vigore dal 22 gen 2005
Su richiesta di una delle Amministrazioni doganali o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla data d'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti Contraenti si riuniscono al fine di esaminarlo, salvo se esse si notifichino l'un l'altra per iscritto che quest'esame non è necessario.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Zagabria il 21 maggio 2002, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, croata e inglese. In caso di divergenza d'interpretazione prevale il testo inglese.
Per il Governo Per il Governo
della Repubblica italiana della Repubblica di Croazia
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Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-12-29;323#art-a-27