Accordo
Art. 26
In vigore dal 22 gen 2005
Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti Contraenti può denunciarlo in qualsiasi momento con notifica per via diplomatica.
Il presente Accordo cesserà di essere applicato tre mesi dopo la notifica della denuncia.
I procedimenti in corso saranno in ogni caso completati secondo le disposizioni del presente Accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-12-29;323#art-a-26