Accordo
Art. 20
In vigore dal 22 gen 2005
Allorquando dei dati personali vengano forniti in conformità a quest'Accordo, le Parti Contraenti assicurano loro un livello di protezione almeno equivalente a quello che scaturisce dall'attuazione dei principi enunciati nell'Allegato al presente Accordo e che costituisce parte integrante di quest'ultimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-12-29;323#art-a-20