Accordo

Art. 19

In vigore dal 22 gen 2005
1. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nel quadro dell'assistenza amministrativa possono essere usati in procedimenti civili, penali ed amministrativi, alle condizioni stabilite dalle rispettive legislazioni vigenti in materia, unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo. 2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere comunicati ad organi governativi diversi da quelli previsti dai presente Accordo soltanto se l'Amministrazione doganale che li ha forniti vi acconsente espressamente e sempre che la legislazione propria dell'Amministrazione che li ha ricevuti non vieti tale comunicazione. 3. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo non si applicano alle informazioni su violazioni riguardanti sostanze narcotiche e psicotrope. Tali informazioni possono essere comunicate alle altre Autorità che sono direttamente impegnate nella lotta al traffico illecito di droga. 4. In ragione degli obblighi che derivano all'Italia dalla sua appartenenza all'Unione europea, le disposizioni del paragrafo 2 non ostano, tuttavia, a che le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti possano, quando vi sia la necessità, essere trasmessi alla Commissione europea ed agli altri Stati membri dell'Unione stessa. 5. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti di cui l'Amministrazione doganale della Parte Contraente richiedente dispone, in applicazione del presente Accordo, godono della stessa protezione accordata dalla legge nazionale di questa Parte Contraente ai documenti ed alle informazioni della stessa natura.
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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;323#art-a-19

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