Accordo

Art. 14

In vigore dal 22 gen 2005
1. Se un'Amministrazione Doganale lo richieda, l'altra Amministrazione Doganale avvia indagini su operazioni che sono, o sembrano essere, contrarie alla legislazione doganale vigente sul territorio dello Stato dell'Amministrazione Doganale richiedente, provvedendo poi a trasmettere gli esiti di tali indagini all'Amministrazione Doganale richiedente. 2. Queste indagini vengono condotte conformemente alla normativa in vigore sul territorio dello Stato dell'Amministrazione Doganale adita. Quest'ultima procede come se stesse agendo per proprio conto. 3. Nel caso in cui l'Amministrazione Doganale adita non fosse idonea ad adempiere alla richiesta essa provvede prontamente a trasmetterla all'Amministrazione competente chiedendone contemporaneamente la cooperazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2004-12-29;323#art-a-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo