Accordo
Art. 11
In vigore dal 22 gen 2005
Su richiesta e in conformità alla legislazione in vigore nel territorio della Parte Contraente adita, l'Amministrazione doganale adita invia e notifica o richiede alle Autorità competenti di notificare alla persona interessata, domiciliata o residente nel suo territorio, tutti i documenti e le decisioni previste nell'ambito del presente Accordo e che vengono emanate dall'Amministrazione Doganale richiedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-12-29;323#art-a-11