Accordo
Art. 8
In vigore dal 22 gen 2005
Le Amministrazioni Doganali delle Parti Contraenti si comunicano, su domanda e, all'occorrenza, previa indagine, nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari, ogni informazione atta ad assicurare l'esatta percezione di diritti e tasse doganali, in particolare quelle per agevolare:
a) la determinazione del valore in dogana, della specie tariffaria e dell'origine delle merci;
b) l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2004-12-29;323#art-a-8