Accordo
Art. 13
In vigore dal 22 gen 2005
1. L'assistenza prevista dal presente Accordo, è scambiata direttamente tra le Amministrazioni Doganali.
2. Le richieste d'assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate per iscritto e devono essere accompagnate da ogni documento ritenuto utile. Quando le circostanze lo esigano, le richieste possono anche essere formulate oralmente. In tal caso esse devono essere confermate per iscritto e senza indugio.
3. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 2 di questo articolo, devono comprendere le indicazioni qui di seguito elencate:
a) il nome dell'Amministrazione doganale che fa la richiesta;
b) l'oggetto ed i motivi della richiesta;
c) un breve resoconto della questione, degli elementi giuridici e della natura del procedimento;
d) il nome e l'indirizzo delle parti coinvolte nel procedimento, se conosciuti.
4. La richiesta di seguire una particolare procedura formulata da una delle Amministrazioni doganali, viene soddisfatta dall'altra Parte Contraente, purchè in conformità e nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative della Parte Contraente adita.
5. Le informazioni e le notizie di cui al presente Accordo sono comunicate ai funzionari designati a tal fine particolare da ciascuna Amministrazione doganale. Conformemente al paragrafo 2 dell' del presente Accordo, un elenco di detti funzionari viene comunicato dall'Amministrazione doganale di ciascuna Parte Contraente a quella dell'altra Parte Contraente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-12-29;323#art-a-13