Accordo
Art. 10
In vigore dal 22 gen 2005
1. Le Amministrazioni Doganali si comunicano reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni circa le transazioni effettuate o progettate che costituiscono o sembrano costituire una infrazione doganale.
2. Nei casi gravi che possono nuocere seriamente all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad ogni altro interesse vitale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente fornisce, ove possibile, notizie ed informazioni di propria iniziativa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-12-29;323#art-a-10