Accordo

Art. 18

In vigore dal 22 gen 2005
1. Su richiesta di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente autorizza i propri funzionari a deporre, in qualità di testimoni o esperti, nei procedimenti giudiziari o amministrativi relativi a infrazioni doganali perseguite nel territorio della Parte Contraente richiedente e a produrre prove delle stesse, necessarie per i detti procedimenti. Tali funzionari deporranno in relazione a fatti da loro constatati nell'esercizio delle proprie funzioni. La richiesta di comparizione deve precisare con chiarezza in quale causa e in che qualità l'agente dovrà deporre. 2. L'Amministrazione doganale della Parte Contraente che accetta la richiesta precisa, se del caso, nell'autorizzazione che essa rilascia i limiti entro i quali i propri funzionari possono deporre.
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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;323#art-a-18

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