Accordo Protocollo n. 4Titolo V

Art. 18

In vigore dal 21 ago 2004
Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR 1 1 In deroga all', paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR 1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari, oppure b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR 1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici 2 Ai fitti dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR 1, nonché i motivi della sua richiesta. 3 Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR 1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente 4 I certificati di circolazione EUR 1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture "RILASCIATO POSTERIORI", 5 Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione EUR 1
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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-apn-18

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Art. 18 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 29 ottobre 2001. — Testo vigente | Portale Normativo