Accordo Protocollo n. 4Titolo V

Art. 20

In vigore dal 21 ago 2004
Rilascio dei certificati di circolazione EUR 1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o in Croazia, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati EUR 1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o in Croazia I certificati di circolazione EUR 1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti
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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-apn-20

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Art. 20 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 29 ottobre 2001. — Testo vigente | Portale Normativo