Accordo Protocollo n. 4›Titolo V
Art. 20
In vigore dal 21 ago 2004
Rilascio dei certificati di circolazione EUR 1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza
Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o in Croazia, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati EUR 1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o in Croazia I certificati di circolazione EUR 1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-apn-20