Accordo Protocollo n. 4Titolo V

Art. 16

In vigore dal 21 ago 2004
Requisiti di carattere generale 1 I prodotti originari della Comunità importati in Croazia e i prodotti originari della Croazia importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni del presente Accordo su presentazione a) di un certificato di circolazione EUR 1, il cui modello figura nell'allegato III, oppure b) nei casi di cui all', paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è riportato nell'allegato IV, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata "dichiarazione su fattura") che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione 2 In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all' i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'Accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra
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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-apn-16

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Art. 16 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 29 ottobre 2001. — Testo vigente | Portale Normativo