Accordo Protocollo n. 4Titolo III

Art. 14

In vigore dal 21 ago 2004
Esposizioni 1 I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso dalla Comunità e dalla Croazia beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purchè sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunità o dalla Croazia nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti, b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità o in Croazia, c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione, e d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa 2 Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione All'occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti 3 Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana
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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-apn-14

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Art. 14 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 29 ottobre 2001. — Testo vigente | Portale Normativo