Accordo Protocollo n. 4›Titolo III
Art. 14
In vigore dal 21 ago 2004
Esposizioni
1 I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso dalla Comunità e dalla Croazia beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purchè sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che
a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunità o dalla Croazia nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti,
b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità o in Croazia,
c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione,
e
d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa
2 Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione All'occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti
3 Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-apn-14