Accordo Protocollo n. 4›Titolo II
Art. 10
In vigore dal 21 ago 2004
Assortimenti
Gli assortimenti, definiti dalla regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originati quando tutti i prodotti che li compongono sono originari Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-apn-10