Accordo Protocollo n. 4›Titolo III
Art. 12
In vigore dal 21 ago 2004
Principio di territorialità
1 Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite nel titolo II devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o in Croazia
2 Se merci originarie esportate dalla Comunità o dalla Croazia verso un altro paese vengono reimportate, esse sono considerate non originarie a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente
a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate,
e
b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel Corso dell'esportazione
3 L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate al titolo II non è pregiudicata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o dalla Croazia sui materiali esportati dalla Comunità o dalla Croazia e successivamente reimportati, a condizione che
a) i suddetti materiali siano interamente ottenuti nella Comunità o in Croazia o siano stati sottoposti a una lavorazione o trasformazione che vanno oltre alle operazioni insufficienti di cui all', prima dell'esportazione,
b) si possa dimostrare alle autorità doganali che
i) le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati,
e
ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o della Croazia in applicazione delle disposizioni del presente articolo non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale è addotto il carattere originario
4 Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, le condizioni necessarie per acquisire il carattere di prodotto originario enunciate al titolo II non si applicano alle lavorazioni o alle trasformazioni effettuate al di fuori della Comunità o della Croazia Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finito, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della Parte interessata e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o della Croazia in applicazione delle disposizioni del presente articolo, non devono superare la percentuale indicata.
5 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4, per "valore aggiunto totale" si intendono tutti i costi sostenuti al di fuori della Comunità o della Croazia, compreso il valore dei materiali aggiunti
6 Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II e che si possono considerate sufficientemente lavorati o trasformati esclusivamente qualora siano applicati i valori generali di cui all', paragrafo 2
7 Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli 50-63 del sistema armonizzato
8 Le lavorazioni o trasformazioni contemplate dalle disposizioni del presente articolo, effettuate al di fuori della Comunità o della Croazia, sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o di un sistema analogo
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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