Accordo Protocollo n. 4Titolo V

Art. 17

In vigore dal 21 ago 2004
Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR 1 1 Il certificato di circolazione EUR 1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato 2 A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulano del certificato di circolazione EUR 1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato III Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto l'Accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello La descrizione dei prodotti dev'essere redatta nell'apposita casella senza spaziature Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita 3 L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR 1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR 1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo 4 Il certificato di circolazione EUR 1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro o della Croazia se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o della Croazia e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo 5 Le autorità doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta 6 La data di rilascio del certificato di circolazione EUR 1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato 7 Il certificato di circolazione EUR 1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata
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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-apn-17

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Art. 17 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 29 ottobre 2001. — Testo vigente | Portale Normativo