Convenzione
Art. 67
Esenzione dai diritti doganali
In vigore dal 18 ago 2004
Esenzione dai diritti doganali
Lo Stato di residenza, in conformità delle sue leggi e regolamenti, autorizza l'importazione e concede l'esenzione da ogni tassa, imposta doganale ed altri diritti connessi, diversi dalle spese di deposito, di trasporto o attinenti a servizi analoghi, sui seguenti prodotti, purchè siano destinati esclusivamente all'uso ufficiale dell'Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario: stemmi, bandiere, insegne, timbri, sigilli, libri, materiale stampato ufficiale, mobilio ed attrezzature da ufficio ed articoli simili forniti da o su richiesta dello Stato d'invio all'Ufficio consolare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-27;212#art-c-67