Convenzione
Art. 65
Esenzione fiscale dei locali consolari
In vigore dal 18 ago 2004
Esenzione fiscale dei locali consolari
1 - I locali consolari di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario, dei quali lo Stato d'invio è il proprietario o affittuario, sono esenti da ogni imposta e tassa di qualsiasi natura, nazionale, regionale o comunale, ad eccezione delle tasse percepite a titolo di remunerazione di servizi specifici resi. 2 - L'esenzione fiscale di cui al comma 1 di questo articolo non si applica a tali imposte e tasse qualora esse, in base alle leggi e regolamenti dello Stato di residenza, siano pagabili dalla persona che ha stipulato un contratto con lo Stato d'invio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-27;212#art-c-65