Convenzione

Art. 61

Esercizio di funzioni consolari per conto di Stati terzi

In vigore dal 18 ago 2004
Esercizio di funzioni consolari per conto di Stati terzi 1 - Previa notifica allo Stato di residenza ed a meno che esso non vi si opponga, l'Ufficio consolare dello Stato d'invio può esercitare funzioni consolari nello Stato di residenza per conto di uno Stato terzo. 2 - In base alla presente Convenzione i funzionari consolari della Repubblica Italiana possono esercitare nel territorio della Repubblica di Moldova funzioni consolati a favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea che non abbiano uffici consolari nella circoscrizione di competenza di detti funzionari.
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urn:nir:stato:legge:2004-07-27;212#art-c-61

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Esercizio di funzioni consolari per conto di Stati terzi (Art. 61 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova, fatta a Roma il 23 febbraio 2000.) — Testo vigente | Portale Normativo