Convenzione
Art. 57
Misure in materia di successione in caso di decesso a bordo
In vigore dal 18 ago 2004
Misure in materia di successione in caso di decesso a bordo
1 - In caso di decesso o di scomparsa, a bordo della nave, del comandante o di un membro dell'equipaggio di una nave dello Stato d'invio, il comandante o il suo sostituto o il funzionario consolare hanno la competenza esclusiva per fare l'inventario degli effetti, dei valori e degli altri beni lasciati a bordo della nave dal defunto o dallo scomparso, e per compiere tutti gli atti necessari per la conservazione dei beni suddetti, e se del caso, per la liquidazione della successione.
2 - Se il defunto o lo scomparso era cittadino dello Stato di residenza, il comandante o il suo sostituto redige al momento della constatazione del decesso o della scomparsa, l'inventario dei beni, di cui una copia conforme è consegnata alle Autorità dello Stato di residenza. Queste hanno competenza esclusiva a compiere tutti gli altri atti necessari in vista della conservazione dei beni e, se del caso, della liquidazione della successione.
3 - Il funzionario consolare che esercita i diritti in materia di successione, di cui al presente articolo, deve agire conformemente alla legislazione dello Stato di residenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-27;212#art-c-57